Indulgenza giubilare

 

 

Il dono dell'indulgenza

Il dono dell'indulgenza manifesta la pienezza della misericordia di Dio, che viene espressa in primo luogo nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione.
Questa antica pratica, circa la quale non sono mancate incomprensioni storiche, va bene compresa ed accolta.
La riconciliazione con Dio, pur essendo dono della misericordia di Dio, implica un processo in cui l'uomo è coinvolto nel suo impegno personale e la Chiesa nel suo compito sacramentale. Il cammino di riconciliazione ha il suo centro nel sacramento della Penitenza, ma anche dopo il perdono del peccato, ottenuto mediante tale sacramento, l'essere umano rimane segnato da quei "residui" che non lo rendono totalmente aperto alla grazia ed ha bisogno di purificazione e di quel rinnovamento totale dell'uomo in virtù della grazia di Cristo, per ottenere il quale, il dono dell'indulgenza gli è grandemente di aiuto.
Per indulgenza si intende "la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi" (Enchiridion indulgentiarum, Normae de Indulgentiis, Libreria Editrice Vaticana 1999, p. 21; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1471).
La seguente nota della Penitenzieria Apostolica ricorda le disposizioni necessarie per acquistare con frutto l'indulgenza giubilare.
La celebrazione dell'Anno Giubilare non soltanto è occasione singolare per profittare del grande dono che il Signore ci fa, mediante la Chiesa, delle Indulgenze, ma è anche felice opportunità per richiamare la catechesi sulle Indulgenze alla considerazione dei fedeli. Perciò la Penitenzieria Apostolica pubblica, a vantaggio di quanti compiono le visite giubilari, questo avviso sacro.

 

Richiami di indole generale sulle Indulgenze

1. L'Indulgenza è così definita nel Codice di Diritto Canonico (can. 992) e nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1471):  "L'Indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, dispensa ed applica autoritativamente il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi".
2. In generale, l'acquisto delle Indulgenze esige determinate condizioni (qui sotto, numeri 3-4), e l'adempimento di determinate opere (ai numeri 8-9-10 si indicano quelle proprie dell'Anno Santo).
3. Per ottenere le Indulgenze, sia plenarie che parziali, occorre che, almeno prima di compiere gli ultimi adempimenti dell'opera indulgenziata, il fedele sia in stato di grazia.
4. L'Indulgenza plenaria si può ottenere solo una volta al giorno. Ma per conseguirla, oltre lo stato di grazia, è necessario che il fedele
- abbia la disposizione interiore del completo distacco dal peccato, anche solo veniale;
- si confessi sacramentalmente dei suoi peccati;
- riceva la SS.ma Eucaristia (è meglio certamente riceverla partecipando alla S. Messa; ma per l'Indulgenza è necessaria solo la S. Comunione);
- preghi secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.
5. È conveniente, ma non è necessario che la Confessione sacramentale, e specialmente la Santa Comunione e la preghiera per le intenzioni del Papa si facciano nello stesso giorno in cui si compie l'opera indulgenziata; ma è sufficiente che questi Sacri riti e preghiere si compiano entro alcuni giorni (circa 20) prima o dopo l'atto indulgenziato. La preghiera secondo la mente del Papa è lasciata alla scelta del fedele, ma si suggerisce un "Padre Nostro" e un'"Ave Maria". Per diverse Indulgenze plenarie, è sufficiente una Confessione sacramentale, ma si richiede una distinta Santa Comunione e una distinta prece secondo la mente del Santo Padre per ciascuna Indulgenza plenaria.
6. I confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste (eccetto, ovviamente il distacco dal peccato anche veniale).
7. Le Indulgenze sono sempre applicabili o a se stessi o alle anime dei defunti, ma non sono applicabili ad altre persone viventi sulla terra.

 

Aspetti propri dell'Anno Giubilare

Premesse le necessarie condizioni, di cui ai numeri 3-4, i fedeli possono acquistare l'indulgenza giubilare compiendo una delle seguenti opere, qui sotto raccolte in tre categorie: 
8. Opere di pietà o religione
- O fare un pio pellegrinaggio ad un Santuario o Luogo Giubilare (per Roma:  una delle 4 Basiliche patriarcali - S. Pietro, s. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore, s. Paolo -, oppure alla Basilica di S. Croce in Gerusalemme, alla Basilica di s. Lorenzo al Verano, al Santuario della Madonna del Divino Amore, ad una delle Catacombe cristiane,
ivi partecipando alla Santa Messa, o ad altra celebrazione liturgica (Le Lodi o i Vespri) o ad un esercizio di pietà (Via Crucis, Rosario, recita dell'inno Akathistos ecc.);
- o fare una pia visita, in gruppo o singolarmente, ad uno degli stessi luoghi giubilari
ivi attendendo all'adorazione eucaristica ed a pie meditazioni, concludendole col "Padre Nostro", il "Credo" e un'invocazione alla Vergine Maria.
9. Opera di misericordia o carità
- O rendere visita, per un congruo tempo, a fratelli in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani soli, handicappati ecc.), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro,
- oppure sostenere con un significativo contributo opere di carattere religioso o sociale (a favore dell'infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi, degli stranieri nei vari Paesi in cerca di migliori condizioni di vita),
- oppure dedicare una congrua parte del proprio tempo libero ad attività utili per la comunità o altre simili forme di personale sacrificio.
10. Opere di penitenza
Almeno per un giorno
- O astenersi da consumi superflui (fumo, bevande alcooliche ecc.),
- o digiunare,
- o fare astinenza dalle carni (o altro cibo secondo le specificazioni degli Episcopati),
devolvendo una proporzionata somma ai poveri.

Dato a Roma, nella sede della Penitenzieria Apostolica, il 29 gennaio 2000

WILLIAM WAKEFIELD Card. BAUM
Penitenziere Maggiore
LUIGI DE MAGISTRIS
Vescovo titolare di Nova
Reggente

 

 

"Incarnationis Mysterium", la Bolla del Papa per l'indizione del Grande Giubileo

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISTO DELL'INDULGENZA GIUBILARE

Col presente decreto, che dà esecuzione alla volontà del Santo Padre espressa nella Bolla per l'indizione del Grande Giubileo dell'Anno 2000, e in virtù delle facoltà dallo stesso Sommo Pontefice ad essa attribuite, la Penitenzieria Apostolica determina la disciplina da osservare per l'acquisto dell'indulgenza giubilare. Tutti i fedeli, convenientemente preparati, possono abbondantemente fruire, lungo l'arco dell'intero Giubileo, del dono dell'indulgenza, secondo le determinazioni qui di seguito specificate. Premesso che le indulgenze concesse sia in forma generale sia per speciale rescritto restano in vigore durante il Grande Giubileo, si ricorda che l'indulgenza giubilare può essere applicata per modo di suffragio alle anime dei defunti: con tale offerta si compie un insigne esercizio di carità soprannaturale, in virtù del vincolo mediante il quale nel mistico Corpo di Cristo i fedeli ancora pellegrini sulla terra sono uniti a quelli che hanno già concluso il loro cammino terreno. Resta inoltre valida anche lungo l'anno giubilare la norma secondo cui l'indulgenza plenaria può essere acquistata soltanto una volta al giorno.20 Culmine del Giubileo è l'incontro con Dio Padre, per mezzo di Cristo Salvatore, presente nella sua Chiesa, in modo speciale nei suoi Sacramenti. Per questo motivo, tutto il cammino giubilare, preparato dal pellegrinaggio, ha come punto di partenza e di arrivo la celebrazione del sacramento della Penitenza e di quello dell'Eucaristia, mistero pasquale di Cristo nostra pace e nostra riconciliazione: è questo l'incontro trasformante che apre al dono dell'indulgenza per sé e per altri. Dopo aver celebrato degnamente la confessione sacramentale, che in via ordinaria, a norma del can. 960 del CIC e del can. 720 § 1 del CCEO, deve essere quella individuale ed integra, il fedele, ottemperando agli adempimenti richiesti, può ricevere o applicare, durante un congruo periodo di tempo, il dono dell'indulgenza plenaria anche quotidianamente senza dover ripetere la confessione. Conviene tuttavia che i fedeli ricevano frequentemente la grazia del sacramento della Penitenza, per crescere nella conversione e nella purezza del cuore.21 La partecipazione all'Eucaristia - necessaria per ciascuna indulgenza - è opportuno che avvenga nello stesso giorno in cui si compiono le opere prescritte.22 A questi due momenti culminanti deve accompagnarsi, innanzitutto, la testimonianza di comunione con la Chiesa, manifestata con la preghiera secondo le intenzioni del Romano Pontefice, e poi anche l'esercizio di atti di carità e di penitenza, secondo le indicazioni date più sotto: tali atti intendono esprimere quella vera conversione del cuore alla quale conduce la comunione con Cristo nei Sacramenti. Cristo, infatti, è l'indulgenza e la propiziazione per i nostri peccati (cfr 1 Gv 2, 2). Egli, effondendo nei cuori dei fedeli lo Spirito Santo che è la « remissione di tutti i peccati »,23 spinge ciascuno ad un filiale e fiducioso incontro con il Padre delle misericordie. Da questo incontro sgorgano gli impegni di conversione e di rinnovamento, di comunione ecclesiale e di carità verso i fratelli. Viene confermata anche per il prossimo Giubileo la norma secondo cui i confessori possono commutare, in favore di coloro che siano legittimamente impediti, sia l'opera prescritta sia le condizioni richieste.24 I religiosi e le religiose tenuti alla clausura, gli infermi e tutti coloro che comunque non fossero in grado di uscire dalla propria abitazione, potranno compiere, in luogo della visita di una certa chiesa, una visita nella cappella della loro casa; se neppure questo fosse loro possibile, potranno acquistare l'indulgenza unendosi spiritualmente a quanti compiono nel modo ordinario l'opera prescritta, offrendo a Dio le loro preghiere, le loro sofferenze ed i loro disagi. Quanto agli adempimenti necessari, i fedeli potranno acquistare l'indulgenza giubilare:
1) a Roma, se compiranno un pio pellegrinaggio ad una delle Basiliche patriarcali, cioè alla Basilica di San Pietro in Vaticano, o all'Arcibasilica del Ss.mo Salvatore al Laterano, o alla Basilica di Santa Maria Maggiore, o a quella di San Paolo sulla via Ostiense, e ivi parteciperanno devotamente alla Santa Messa o ad un'altra celebrazione liturgica, come le Lodi o i Vespri, o ad un esercizio di pietà (ad esempio la Via Crucis, il Rosario mariano, la recita dell'inno Akathistos in onore della Madre di Dio); inoltre, se visiteranno, in gruppo o singolarmente, una delle quattro Basiliche patriarcali, ed ivi attenderanno per un certo periodo di tempo all'adorazione eucaristica ed a pie meditazioni, concludendole col « Padre nostro », con la professione di fede in qualsiasi legittima forma, e con l'invocazione della Beata Vergine Maria. Alle quattro Basiliche patriarcali vengono aggiunti, in questa speciale occasione del Grande Giubileo, i seguenti altri luoghi, alle medesime condizioni: la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, la Basilica di San Lorenzo al Verano, il Santuario della Madonna del Divino Amore, le Catacombe cristiane.25
2) In Terra Santa, se, con l'osservanza delle stesse condizioni, visiteranno la Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, o la Basilica della Natività a Betlemme o la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth.
3) Nelle altre circoscrizioni ecclesiastiche, se compiranno un sacro pellegrinaggio alla Chiesa cattedrale o ad altre Chiese o luoghi designati dall'Ordinario, ed ivi assisteranno devotamente ad una celebrazione liturgica, o ad altro pio esercizio, come sopra indicato per la città di Roma; inoltre, se visitando, in gruppo o singolarmente, la Chiesa cattedrale o un Santuario designato dall'Ordinario, ivi attenderanno per un certo periodo di tempo a pie meditazioni, concludendole col « Padre nostro », con la professione di fede in qualsiasi legittima forma, e con l'invocazione della Beata Vergine Maria.
4) In ogni luogo, se si recheranno a rendere visita per un congruo tempo ai fratelli che si trovino in necessità o difficoltà (infermi, carcerati, anziani in solitudine, handicappati, ecc.), quasi compiendo un pellegrinaggio verso Cristo presente in loro (cfr Mt 25, 34-36), ed ottemperando alle consuete condizioni spirituali, sacramentali e di preghiera. I fedeli vorranno certamente rinnovare tali visite nel corso dell'Anno Santo, potendo acquistare in ciascuna di esse l'indulgenza plenaria, ovviamente non più che una sola volta al giorno. L'indulgenza plenaria giubilare potrà essere acquistata anche mediante iniziative che attuino in modo concreto e generoso lo spirito penitenziale che è come l'anima del Giubileo. Così astenersi almeno durante un giorno da consumi superflui (per esempio dal fumo, dalle bevande alcooliche, digiunando o praticando l'astinenza secondo le norme generali della Chiesa e le specificazioni degli Episcopati) e devolvendo una proporzionata somma in denaro ai poveri; sostenere con un significativo contributo opere di carattere religioso o sociale (in specie a favore dell'infanzia abbandonata, della gioventù in difficoltà, degli anziani bisognosi, degli stranieri nei vari Paesi in cerca di migliori condizioni di vita); dedicare una congrua parte del proprio tempo libero ad attività che rivestono interesse per la comunità, o altre simili forme di personale sacrificio. Roma, dalla Penitenzieria Apostolica, 29 novembre 1998, prima domenica di Avvento.

WILLIAM WAKEFIELD card. BAUM Penitenziere Maggiore c LUIGI DE MAGISTRIS Reggente

Note


(20) Cfr Enchiridion indulgentiarum, Libreria Editrice Vaticana 1986, norm. 21, § 1.
(21) Cfr ibid., norm. 23, §§ 1-2.
(22) Cfr ibid., norm. 23, § 3.
(23) « Quia ipse est remissio omnium peccatorum »: Missale Romanum, Super oblata, Sabbato post Dominicam VII Paschae.
(24) Cfr Ench. indulg., norm. 27.
(25) Cfr Ench. indulg., conces. 14.


 

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